Art. 72.
(Art. 144 legge 20 marzo 1865, allegato F)
I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitu' della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.
Dove la larghezza di questa non e' determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intendera' stabilita a metri 5. Essa, insieme alla sponda fino al fiume, dovra' dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.
Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Pero' i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.
In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sara' fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi: