Articolo 4 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
Articolo 3Articolo 5
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22 ottobre 1904
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11 febbraio 1910
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18 agosto 1911

Art. 4.

(Art. 93 legge 20 marzo 1865, allegato F).

((Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato)) .

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911
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