Art. 4.
(Art. 93 legge 20 marzo 1865, allegato F).
((Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato)) .
Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.