Articolo 93 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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22 ottobre 1904
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14 novembre 1962

Art. 93.

(Art. 165 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprieta' demaniale, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorita' amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.
((6)) -------------- AGGIORNAMENTO(6)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ".
Entrata in vigore il 14 novembre 1962
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