Art. 8.
( Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304 ).
((Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge
Le spese occorrenti vanno ripartite:
a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;
c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;
d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.
Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»
La manutenzione successiva e' a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma)) .