Articolo 8 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
Articolo 7Articolo 9
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22 ottobre 1904
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18 agosto 1911

Art. 8.

( Art. 2 legge 7 luglio 1902, n. 304 ).

((Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge

Le spese occorrenti vanno ripartite:

a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;

c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

Le spese di cui alle lettere b), c), e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.»

La manutenzione successiva e' a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'articolo 44, secondo comma)) .
Entrata in vigore il 18 agosto 1911
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