Art. 45.
( Art. 11 legge 7 luglio 1902, n. 304 ).
Sono applicabili alle opere idrauliche di 3ª categoria le disposizioni degli articoli 32, 33 e 35.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO(3)
Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato degli Enti interessati nelle opere idrauliche e di 2ª e 3ª categoria sono liquidati nel biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguano i lavori".