Articolo 33 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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Versione
22 ottobre 1904
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24 dicembre 1921

Art. 33.

( Art. 2 legge 3 luglio 1875, n. 2600 ).

Le provincie ed i Consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle Casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo Consorzi e finche' non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facolta' di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degl'interessati, ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti, a termini dell'art. 175 dellla legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei Consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO(3)
Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modificazione degli articoli 32 e 33 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523 e 41 e 45 dello stesso testo unico questi ultimi modificati dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 i contributi dovuti allo Stato degli Enti interessati nelle opere idrauliche e di 2ª e 3ª categoria sono liquidati nel biennio dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della Provincia nella quale si eseguano i lavori".
Entrata in vigore il 24 dicembre 1921
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