Art. 44.
( Art. 10 legge 7 luglio 1902, n. 304 ).
((Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sara' fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionera' come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.
Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere)) .