Articolo 44 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
Articolo 43Articolo 45
Versione
22 ottobre 1904
>
Versione
18 agosto 1911

Art. 44.

( Art. 10 legge 7 luglio 1902, n. 304 ).

((Compiute le opere per ciascun tronco o zona, sia dallo Stato, sia dai concessionari, ne sara' fatta consegna al consorzio degli interessati, il quale funzionera' come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 8.

Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere)) .
Entrata in vigore il 18 agosto 1911
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente