Art. 35.
(Art. 113 legge 20 marzo 1865, allegato F).
I Consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.
Nelle rendite e doti dei Cosorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.
Alle rappresentanze di tali Consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.