Articolo 35 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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22 ottobre 1904

Art. 35.

(Art. 113 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I Consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei Cosorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali Consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Entrata in vigore il 22 ottobre 1904
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