Articolo 95 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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22 ottobre 1904
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11 febbraio 1910
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14 novembre 1962

Art. 95.

(Art. 167 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 58, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alle proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni e' nelle attribuzioni del prefetto. (1) ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO(1)
La L. 2 gennaio 1910, n. 9 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lett. b)) che "le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili". -------------- AGGIORNAMENTO(6)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ".
Entrata in vigore il 14 novembre 1962
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