Art. 98.
(Art. 170 legge 20 marzo 1865, allegato F).
Non si possono eseguire, se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:
a) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;
b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;
c) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, 1775;
d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti;(4)
e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;
f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774 .
(3) ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO(3)
Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluttuazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di 2ª categoria". -------------- AGGIORNAMENTO(4)
Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ha disposto (con l'art. 234, comma 1, numero 19) che "Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:
[...]
19)[...] le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge". -------------- AGGIORNAMENTO(6)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 , nel modificare l' art. 2 del Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 , ha conseguentemnte disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a)[...]
b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall' articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , dall' articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ".