Articolo 59 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
Articolo 58Articolo 60
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22 ottobre 1904
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14 novembre 1962

Art. 59.

( Art. 122 legge 30 marzo 1893, n. 173 ).

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potra' loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potra' richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorche' le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommita' arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.
((6)) -------------- AGGIORNAMENTO(6)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ".
Entrata in vigore il 14 novembre 1962
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