Articolo 18 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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22 ottobre 1904
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18 agosto 1911

Art. 18.

( Art. 105 legge 30 marzo 1893, n. 173 ).

((A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.

Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.

Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superfice dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati e' fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al 3° comma dell'articolo 12.

Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in piu' classi a ciascuna delle quali e' assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, e' fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli inscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.

I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti, del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati piu' vicini assimilabili)) .
Entrata in vigore il 18 agosto 1911
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