Articolo 9 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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22 ottobre 1904
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18 agosto 1911

Art. 9.

( Art. 97 e 98 legge 30 marzo 1893, n. 173 ).

((Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati;

Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

Lo Stato potra' concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

In questo caso la misura del concorso governativo non potra' superare il terzo della spesa complessiva)) .
Entrata in vigore il 18 agosto 1911
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