Articolo 12 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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22 ottobre 1904
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18 agosto 1911

Art. 12.

( Art. 101 legge 30 marzo 1893, n. 173 ).

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

((Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concordare in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possesori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
Essi possono pero' chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio)) .

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformita' del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degl'interessati secondo l'art. 21.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911
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