Art. 10.
(Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173 ).
((Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di citta', di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.
Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorieta' con decreto ministeriale, i relativi ricorsi la valutazione delle spese)) .