Articolo 10 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 ottobre 1904
>
Versione
18 agosto 1911

Art. 10.

(Prima parte art. 99 legge 30 marzo 1893, n. 173 ).

((Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di citta', di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono applicabili alle opere di 5ª categoria le disposizioni di cui all'articolo 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorieta' con decreto ministeriale, i relativi ricorsi la valutazione delle spese)) .
Entrata in vigore il 18 agosto 1911
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente