Articolo 21 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
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21 febbraio 1948
Art. 21.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 24 )


Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 14, n. 5.
Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza.
Sono vietati altri segni o indicazioni.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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