Articolo 38 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
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21 febbraio 1948
Art. 38.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 41 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art.
15 )


I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio.
Essi possono esercitari il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
l'iscrizione dei militari nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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