Articolo 22 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
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21 febbraio 1948
Art. 22.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 25 )


I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella C, allegata alla presente legge sono forniti dal Ministero dell'interno.
Le urne, fornite dal Ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D ed E allegate alla presente legge.
In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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