Articolo 57 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
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21 febbraio 1948
Art. 57.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 60 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art.
27 )


Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei Deputati nonche' alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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