Articolo 67 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
Articolo 66Articolo 68
Versione
21 febbraio 1948
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Versione
31 marzo 1953
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Versione
28 agosto 1954
Art. 67.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 66 )


L'elezione uninominale nel collegio "Val d'Aosta", agli effetti dell' art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545 , e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
1) alla "Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge;
2) la candidatura dev'essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del collegio;
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, non piu' tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta;
4) la votazione avviene con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale contiene il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella F, allegata alla presente legge.
L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque sul rettangolo che lo contiene.
Una scheda valida rappresenta un voto individuale. (1) ((1a))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 marzo 1953, n. 148 ha disposto (con l'articolo unico, comma 4) che "Per la elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta" rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II della presente legge, nonche' della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione."

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AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 31 luglio 1954, n. 615 nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 31 marzo 1953, n. 148 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148 , sono abrogati."
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e dal punto V della legge sopracitata."
Entrata in vigore il 28 agosto 1954
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