Articolo 52 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
Articolo 51Articolo 53
Versione
21 febbraio 1948
Art. 52.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 55 )


Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore otto del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'art. 49, ovvero non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro dei giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutti gli altri documenti indicati nell'art. 49.
Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.
La cassetta, l'urna ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione dei penultimo comma dell'art. 53.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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