Articolo 54 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
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Versione
21 febbraio 1948
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Versione
31 marzo 1953
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Versione
28 agosto 1954
Art. 54.
( D L. 10 marzo 1946, n. 74, art 57 e L. 20 gennaio 1948, n 6, art 21 )





La Corte di appello o il Tribunale costituiti in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 14, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'art. 52 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53;
2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.
La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.
La cifra individuale e' data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.
L'Ufficio centrale circoscrizionale, determinata la cifra
elettorale di ciascuna lista, la comunica all'Ufficio centrale nazionale, rimettendo un estratto del verbale a mezzo di corriere speciale. Indi procede alla determinazione della cifra individuale dei singoli candidati.
L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutte le circoscrizioni, determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste e la cifra elettorale dei gruppi, costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.
Nel caso in cui un gruppo di liste collegate abbia conseguito la
meta' piu' uno del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, l'Ufficio centrale nazionale assegna al gruppo 380 seggi.
Procede, quindi, al riparto dei seggi nelle circoscrizioni e, a tal fine, divide la cifra elettorale del gruppo suddetto per 380, ottenendo il quoziente nazionale di maggioranza; successivamente determina il quoziente nazionale di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le altre liste per 209.
L'Ufficio divide, quindi, il totale dei voti riportati in
ciascuna, circoscrizione dalle liste del gruppo di maggioranza per il quoziente nazionale di maggioranza, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste del gruppo suddetto. Analogamente determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tutte le altre liste. Moltiplica, poi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma dei due indici.
Quello dei due quozienti ottenuti che contenga una cifra decimale superiore a 50, e' arrotondato all'unita' superiore; qualora la cifra decimale sia uguale a 50, il seggio rimasto da attribuire viene assegnato alle liste del gruppo di maggioranza o a quelle di minoranza che abbiano ottenuto nella circoscrizione complessivamente il maggior numero di voti; a parita' di voti, e' attribuito mediante sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni al gruppo delle liste di maggioranza corrisponda a 380 e, qualora sia inferiore, assegna la differenza dei seggi al gruppo delle liste di maggioranza di quelle circoscrizioni nelle quali le cifre decimali degli indici per l'attribuzione dei seggi siano risultate piu' prossime a 50, detraendo altrettanti seggi dal numero di quelli che, a norma del comma precedente, avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di minoranza della circoscrizione medesima. Analogamente procede nel caso in cui il numero dei seggi assegnati alle liste di minoranza sia inferiore a 209.
Eseguite tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale dei seggi tra le singole liste e a tal fine:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, costituita dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
2) attribuisce, quindi, a ciascuna delle liste del gruppo di maggioranza, tanti seggi quante volte il quoziente nazionale di maggioranza risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; i seggi eventualmente restanti sono attribuiti alle liste del gruppo per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra, elettorale nazionale. Con le stesse modalita' procede alla ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza;
3) determina, infine, la graduatoria delle liste di maggioranza e quella delle liste di minoranza, disponendole in ordine crescente secondo le rispettive cifre elettorali nazionali.
Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua le seguenti operazioni:
1) determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza, dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo di maggioranza per il numero dei seggi assegnati al gruppo medesimo nella circoscrizione;
2) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista;
3) assegna a ciascuna lista i seggi rispondenti alla parte intera degli indici conseguiti dalla lista nelle varie circoscrizioni e controlla se la somma di tali seggi non superi il numero dei seggi spettanti alla lista ai sensi del n 2. del comma precedente;
4) dispone secondo una, graduatoria decrescente, per ciascuna lista le cifre decimali degli indici da essa ottenuti in ogni singola circoscrizione. A parita' di cifre decinali precede quella che si riferisce ad un quoziente circoscrizionale maggiore;
5) qualora una lista con l'assegnazione di cui al n. 8, del presente comma, superi il numero dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del n. 2 del comma precedente, l'Ufficio toglie successivamente a tale lista un seggio in ciascuna delle circoscrizioni ove la lista stessa ha conseguito le minori cifre decimali;
6) qualora, invece, con l'assegnazione precedente, una lista non abbia ottenuto il numero dei seggi ad essa spettanti e sino a che tale numero non venga raggiunto, l'Ufficio proclama eletti, in collegio unico nazionale, i candidati della lista medesima che, in ciascuna delle circoscrizioni a cui si riferiscono le maggiori cifre decimali della graduatoria anzidetta, abbiano conseguito la piu' alta cifra individuale tra i candidati che non risultino gia' eletti a seguito dell'assegnazione di seggi di cui al precedente n. 3.
Esaurita la graduatoria delle cifre decimali, se il numero dei seggi spettanti non risulta ancora raggiunto, l'Ufficio proclama successivamente eletti, sempre in collegio unico nazionale, i candidati che hanno conseguito la piu' alta cifra individuale nelle circoscrizioni ove la lista ha ottenuto il maggior numero di voti, sino a raggiungere il numero dei seggi attribuiti alla lista.
L'Ufficio procede, quindi, con le stesse modalita',
all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti a tutte le altre liste non facenti parte del gruppo di maggioranza.
Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale nazionale
comunica agli Uffici centrali circoscrizionali, mediante invio a mezzo di corriere speciale da un estratto del verbale, il numero dei seggi spettante alle singole liste della circoscrizione e il numero e la lista dei candidati della circoscrizione che risultano eletti in collegio unico nazionale.
Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la meta' piu' uno del totale dei voti validi ovvero se un gruppo di liste, per i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente ad un numero di seggi non inferiore a 380, l'Ufficio centrale nazionale ne da' notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono al riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione tra tutte le liste, della circoscrizione stessa secondo le modalita' stabilite nei comma seguenti. ((1a))
La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere piu' tre, ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico nazionale.
Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni di ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unita' il divisore.
Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale deve stabilire inoltre la somma esatta dei voti residuali di ogni lista che deve comunicare, insieme col numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione, secondo quanto dispone l'art. 58. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati al collegio circoscrizionale vengano attribuiti.
Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.

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AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 31 luglio 1954, n. 615 nel modificare l'articolo unico, comma 2 della L. 31 marzo 1953, n. 148 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148 , sono abrogati."
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e dal punto V della legge sopracitata."
Entrata in vigore il 28 agosto 1954
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