Articolo 55 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
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Versione
21 febbraio 1948
Art. 55.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 58 )


Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal 6° comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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