Articolo 31 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
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21 febbraio 1948
Art. 31.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35 )


Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ogni propaganda elettorale e' vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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