Articolo 19 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
Articolo 18Articolo 20
Versione
21 febbraio 1948
Art. 19.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 22 )


La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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