Articolo 70 - Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati
Articolo 69Articolo 71
Versione
21 febbraio 1948
Art. 70.
( D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 69 )


Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta', degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente