Articolo 34 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
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Versione
25 marzo 1963
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Versione
5 maggio 1974
Art. 34. Tassa sulle merci di Livorno,
Civitavecchia e Brindisi

Nei porti di Livorno. Civitavecchia e Brindisi la tassa sulle merci di cui alle lettore a) e b dell'articolo precedente e' rispettivamente ridotta a lire 4, lire 10, lire 20, lire 60, lire 30 per le merci sbarcate ed a lire 4, lire 6, lire 35, lire 9 per le merci imbarcate.
Nel porto di Livorno si applica altresi' sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero una tassa per ogni tonnellata metrica, nella seguente misura;
lire 4, quando trattasi fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;
lire 9, quando trattasi di cereali;
lire 15, quando, trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa;
lire 30, per tutte le altre merci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1974, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N. 117))
Entrata in vigore il 5 maggio 1974
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