Articolo 4 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
Articolo 2 bisArticolo 5
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31 agosto 2013
Art. 4. (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato) 1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , le parole "e' ridotta al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotta al 15 per cento".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Entrata in vigore il 31 agosto 2013
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