Articolo 6 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 5 sexiesArticolo 12
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Art. 6. (( (Durata). )) 1. ((Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.)) 2. ((Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.)) 3. ((Il termine di durata del procedimento di mediazione non e' soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.)) 4. ((La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.
Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.)) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato depositato il verbale conclusivo della mediazione".
Entrata in vigore il 25 gennaio 2025
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