Art. 15-quinquies. (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato) 1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1.
1-bis. ((L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.)) 2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
2-bis. ((Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.)) 3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1. ((12)) 3-bis. ((Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.))
(9) (10)
------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) che "Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , sono apportate le seguenti modificazioni: [...] p) all'articolo 15-quinquies: [...] 3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1» sono soppresse".
1-bis. ((L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.)) 2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
2-bis. ((Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.)) 3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1. ((12)) 3-bis. ((Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.))
(9) (10)
------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) che "Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , sono apportate le seguenti modificazioni: [...] p) all'articolo 15-quinquies: [...] 3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1» sono soppresse".