Articolo 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Articolo 14Articolo 15 bis
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
Art. 15. Mediazione nell'azione di classe 1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall' articolo 840-bis del codice di procedura civile , la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. (9) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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