Art. 31. Norme finali e abrogazioni 1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni.
2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206. ((3)) 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 .
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206. ((3)) 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 .
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."