Articolo 3 del Decreto 2 luglio 1992, n. 453
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 dicembre 1992
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Versione
6 febbraio 2025
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 220))
Entrata in vigore il 6 febbraio 2025
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