Art. 24. Modalita' di svolgimento dei controlli ispettivi 1. I soggetti destinatari dei controlli ispettivi sono tenuti a consentire l'accesso all'ispettore incaricato e ad esibire allo stesso e, su sua richiesta, a rilasciargli copia, atti, documenti e dati, anche rilevati dai sistemi informatici, ritenuti necessari ai fini della verifica.
2. A seguito della verifica, l'ispettore incaricato predispone la relazione ispettiva. Le criticita' eventualmente riscontrate, unitamente al testo della relazione, sono comunicate ai soggetti sottoposti a verifica ed alle amministrazioni vigilanti, ai fini dell'adozione delle opportune misure correttive. I soggetti ispezionati devono fornire ai Servizi ispettivi di finanza pubblica le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva informazione.
3. Nel caso in cui la relazione evidenzi ipotesi di danno erariale, e' effettuata una apposita segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, ai sensi dell' articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 .
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (Norme integrative dell'ordinamento della ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici):
«Art. 6. - L'obbligo di denuncia stabilito dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per gli impiegati con qualifica di Ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza al Ragioniere generale dello Stato.».
2. A seguito della verifica, l'ispettore incaricato predispone la relazione ispettiva. Le criticita' eventualmente riscontrate, unitamente al testo della relazione, sono comunicate ai soggetti sottoposti a verifica ed alle amministrazioni vigilanti, ai fini dell'adozione delle opportune misure correttive. I soggetti ispezionati devono fornire ai Servizi ispettivi di finanza pubblica le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva informazione.
3. Nel caso in cui la relazione evidenzi ipotesi di danno erariale, e' effettuata una apposita segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, ai sensi dell' articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 .
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (Norme integrative dell'ordinamento della ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici):
«Art. 6. - L'obbligo di denuncia stabilito dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per gli impiegati con qualifica di Ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza al Ragioniere generale dello Stato.».