Art. 8. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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15 marzo 1963
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22 dicembre 2008
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- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/1981, n. 4021Provvedimento: In materia della soppressa imposta e sovrimposte sui fabbricati, ed ai fini della Determinazione del relativo imponibile, l'applicabilita dell'art 8 della legge 2 marzo 1963 n 191 - secondo cui, per gli immobili locati adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e soggetti alla proroga della locazione disposta da detta legge, restano invariati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno 1962 - postula unicamente la sussistenza del regime di proroga della locazione, mentre e ininfluente sulla operativita della disposizione citata la variazione di reddito dell'unita immobiliare locata conseguente ad aumenti del canone.*Leggi di più...
- applicabilita·
- tributi erariali diretti·
- condizioni·
- criteri fissati dagli artt 34 e 88 del dpr n 597 del 1973·
- imposta locale sui redditi·
- imposta sul reddito dei fabbricati (imposta fabbricati)·
- disciplina ex art 8 della legge n 191 del 1963·
- immobili locati adibiti ad albergo, pensione o locanda e soggetti a proroga·
- tributi degli enti pubblici locali·
- imponibile·
- reddito imponibile