Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303
Articolo 29Articolo 31
Versione
3 maggio 1994
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Versione
13 novembre 1996
Art. 30. (( Termini per i versamenti effettuati dai raccoglitori )) (( 1. I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedi' della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o piu' aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale. ))
Entrata in vigore il 13 novembre 1996
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