Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 novembre 1990
Art. 7. Requisiti di validita' dello scontrino 1. Il giocatore e' tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile. 2. Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal raccoglitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino avente le caratteristiche di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 9 novembre 1990
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