Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303
Articolo 30Articolo 32
Versione
3 maggio 1994
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Versione
13 novembre 1996
Art. 31. (( Riscossioni del concessionario )) (( 1. Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29. ))
Entrata in vigore il 13 novembre 1996
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