Art. 12. Pubblicazione dei numeri estratti 1. Il Ministro delle finanze nomina la commissione di cui all'art. 7 della citata legge n. 528/1982 , come sostituito dall' art. 3 della legge n. 85/1990 .
2. Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilita' collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.
3. L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.
4. Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all'art.
10, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982 .
Note all'art. 12:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 528/1982 , come sostituito dall' art. 3 della legge n. 85/1990 , e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
- L'ultimo comma dell'art. 10 della predetta legge n. 528/1982 prevede che: "Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto".
2. Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilita' collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.
3. L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.
4. Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all'art.
10, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982 .
Note all'art. 12:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 528/1982 , come sostituito dall' art. 3 della legge n. 85/1990 , e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
- L'ultimo comma dell'art. 10 della predetta legge n. 528/1982 prevede che: "Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto".