Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303
Articolo 23Articolo 25
Versione
9 novembre 1990
Art. 24. Modalita' di versamento delle somme riscosse 1. Sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore e' tenuto a versare, il giovedi' della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.
Entrata in vigore il 9 novembre 1990
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