Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303
Articolo 20Articolo 22
Versione
9 novembre 1990
Art. 21. Disciplina del rapporto di concessione
del gioco del lotto 1. Il rapporto di concessione del gioco del lotto viene disciplinato mediante contratto della durata massima di nove anni da stipularsi con il raccoglitore del gioco da parte del competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato.
2. Nei confronti dei rivenditori dei generi di monopolio, il contratto viene stipulato con termine di scadenza coincidente con quello del contratto della rivendita.
Entrata in vigore il 9 novembre 1990
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