Art. 10. Oneri connessi alle attivita' di installazione,
scavo ed occupazione di suolo pubblico 1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabilitidall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all' articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
scavo ed occupazione di suolo pubblico 1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabilitidall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all' articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.