Articolo 6 del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
Articolo 5Articolo 7
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14 settembre 2002
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9 ottobre 2003
Art. 6. Esiti e conseguenze 1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui all'articolo 5, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2003
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