Articolo 13 del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
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14 settembre 2002
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9 ottobre 2003
Art. 13. Legislazione regionale 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2003
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