Articolo 4 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584
Articolo 3Articolo 5
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28 dicembre 1922
Art. 4.


Con decreto Reale, su proposta del Ministero di agricoltura, il perimetro del Parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria, che potranno essere acquistati od espropriati con le norme del precedente art. 3.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1922
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