Art. 4.
Con decreto Reale, su proposta del Ministero di agricoltura, il perimetro del Parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria, che potranno essere acquistati od espropriati con le norme del precedente art. 3.
Con decreto Reale, su proposta del Ministero di agricoltura, il perimetro del Parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria, che potranno essere acquistati od espropriati con le norme del precedente art. 3.