Art. 14.
Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 10 saranno punite con una multa da L. 500 a L. 3000.
Il contravventore dovra', inoltre, rimettere a proprie spese, il terreno, nelle condizioni di prima, nel termine che gli sara' imposto dall'autorita' giudiziaria.
Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvedera' a spese del contravventore.
Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 10 saranno punite con una multa da L. 500 a L. 3000.
Il contravventore dovra', inoltre, rimettere a proprie spese, il terreno, nelle condizioni di prima, nel termine che gli sara' imposto dall'autorita' giudiziaria.
Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvedera' a spese del contravventore.