Articolo 14 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584
Articolo 13Articolo 15
Versione
28 dicembre 1922
Art. 14.


Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 10 saranno punite con una multa da L. 500 a L. 3000.

Il contravventore dovra', inoltre, rimettere a proprie spese, il terreno, nelle condizioni di prima, nel termine che gli sara' imposto dall'autorita' giudiziaria.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvedera' a spese del contravventore.

Entrata in vigore il 28 dicembre 1922
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