Art. 1.
Nell' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio".
Nell' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio".