Art. 18. Nuovi stipendi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , come rideterminato dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 , e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Euro Euro Tenente Colonnello/Maggiore 150,00 24,00 26.193,00 Capitano 144,50 23,12 25.232,59 Tenente 139,00 22,24 24.272,18 Sottotenente 133,25 21,32 23.268,12 Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente 139,00 22,24 24.272,18 Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado) 135,50 21,68 23.661,01 Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante 133,00 21,28 23.224,46 Maresciallo capo 128,00 20,48 22.351,36 Maresciallo ordinario 124,00 19,84 21.652,88 Maresciallo 120,75 19,32 21.085,37 Brigadiere capo (con 8 anni nel grado) 122,50 19,60 21.390,95 Brigadiere capo 120,25 19,24 20.998,06 Brigadiere 116,25 18,60 20.299,58 Vice Brigadiere 112,25 17,96 19.601,10 Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 18,16 19.819,37 Appuntato scelto 111,50 17,84 19.470,13 Appuntato 108,00 17,28 18.858,96 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 104,50 16,72 18.247,79 Carabiniere/Finanziere 101,25 16,20 17.680,28 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Euro Euro Tenente Colonnello/Maggiore 150,00 37,63 26.356,50 Capitano 144,50 36,25 25.390,10 Tenente 139,00 34,87 24.423,69 Sottotenente 133,25 33,42 23.413,36 Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente 139,00 34,87 24.423,69 Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado) 135,50 33,99 23.808,71 Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante 133,00 33,36 23.369,43 Maresciallo capo 128,00 32,11 22.490,88 Maresciallo ordinario 124,00 31,10 21.788,04 Maresciallo 120,75 30,29 21.216,98 Brigadiere capo (con 8 anni nel grado) 122,50 30,73 21.524,48 Brigadiere capo 120,25 30,16 21.129,13 Brigadiere 116,25 29,16 20.426,29 Vice Brigadiere 112,25 28,16 19.723,45 Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 28,47 19.943,09 Appuntato scelto 111,50 27,97 19.591,67 Appuntato 108,00 27,09 18.976,68 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 104,50 26,21 18.361,70 Carabiniere/Finanziere 101,25 25,40 17.790,64 3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Tenente Colonnello 154,00 38,63 27.059,34 Maggiore 154,00 38,63 27.059,34 Capitano 150,50 37,75 26.444,36 Tenente 148,00 37,12 26.005,08 Sottotenente 136,75 34,30 24.028,34 Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali" 148,00 37,12 26.005,08 Luogotenente 143,50 36,00 25.214,39 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni) 140,00 35,12 24.599,40 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 34,49 24.160,13 Maresciallo capo 133,50 33,49 23.457,29 Maresciallo ordinario 131,00 32,86 23.018,01 Maresciallo 124,75 31,29 21.919,82 Brigadiere capo "qualifica speciale" 131,00 32,86 23.018,01 Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) 125,75 31,54 22.095,53 Brigadiere capo 124,25 31,17 21.831,97 Brigadiere 121,50 30,48 21.348,77 Vice Brigadiere 116,75 29,28 20.514,14 Appuntato scelto "qualifica speciale" 121,50 30,48 21.348,77 Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) 117,00 29,35 20.558,07 Appuntato scelto 116,50 29,22 20.470,22 Appuntato 112,00 28,09 19.679,52 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 27,22 19.064,54 Carabiniere/Finanziere 105,25 26,40 18.493,48 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , come rideterminato dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 , e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Capitano 150,50 67,10 26.796,53 Tenente 148,00 65,98 26.351,40 Sottotenente 136,75 60,97 24.348,34 Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali" 148,00 65,98 26.351,40 Luogotenente 143,50 63,98 25.550,18 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni) 140,00 62,42 24.927,00 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 61,30 24.481,88 Maresciallo capo 133,50 59,52 23.769,68 Maresciallo ordinario 131,00 58,40 23.324,55 Maresciallo 124,75 55,62 22.211,74 Brigadiere capo "qualifica speciale" 131,00 58,40 23.324,55 Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) 125,75 56,06 22.389,79 Brigadiere capo 124,25 55,39 22.122,71 Brigadiere 121,50 54,17 21.633,08 Vice Brigadiere 116,75 52,05 20.787,34 Appuntato scelto "qualifica speciale" 121,50 54,17 21.633,08 Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) 117,00 52,16 20.831,85 Appuntato scelto 116,50 51,94 20.742,83 Appuntato 112,00 49,93 19.941,60 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 48,37 19.318,43 Carabiniere/Finanziere 105,25 46,92 18.739,76 5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Note all'art. 18:
Per il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:
«Art. 8. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 .».
Per il testo dell' articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.
Per il testo dell' art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.
Per la legge 29 aprile 1976 n. 177 si vedano le note all'articolo 2.
Per il testo dell' articolo 2, comma 10, del legge 8 agosto 1995, n. 335, 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)».
«Art. 19. Ambito di applicazione e durata.
(Omissis).
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .».
Per il testo dell' articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si vedano le note all'articolo 2.
Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, si vedano le note alle premesse.
Gradi ed equiparati Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Euro Euro Tenente Colonnello/Maggiore 150,00 24,00 26.193,00 Capitano 144,50 23,12 25.232,59 Tenente 139,00 22,24 24.272,18 Sottotenente 133,25 21,32 23.268,12 Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente 139,00 22,24 24.272,18 Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado) 135,50 21,68 23.661,01 Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante 133,00 21,28 23.224,46 Maresciallo capo 128,00 20,48 22.351,36 Maresciallo ordinario 124,00 19,84 21.652,88 Maresciallo 120,75 19,32 21.085,37 Brigadiere capo (con 8 anni nel grado) 122,50 19,60 21.390,95 Brigadiere capo 120,25 19,24 20.998,06 Brigadiere 116,25 18,60 20.299,58 Vice Brigadiere 112,25 17,96 19.601,10 Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 18,16 19.819,37 Appuntato scelto 111,50 17,84 19.470,13 Appuntato 108,00 17,28 18.858,96 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 104,50 16,72 18.247,79 Carabiniere/Finanziere 101,25 16,20 17.680,28 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Euro Euro Tenente Colonnello/Maggiore 150,00 37,63 26.356,50 Capitano 144,50 36,25 25.390,10 Tenente 139,00 34,87 24.423,69 Sottotenente 133,25 33,42 23.413,36 Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente 139,00 34,87 24.423,69 Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado) 135,50 33,99 23.808,71 Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante 133,00 33,36 23.369,43 Maresciallo capo 128,00 32,11 22.490,88 Maresciallo ordinario 124,00 31,10 21.788,04 Maresciallo 120,75 30,29 21.216,98 Brigadiere capo (con 8 anni nel grado) 122,50 30,73 21.524,48 Brigadiere capo 120,25 30,16 21.129,13 Brigadiere 116,25 29,16 20.426,29 Vice Brigadiere 112,25 28,16 19.723,45 Appuntato scelto (con 8 anni nel grado) 113,50 28,47 19.943,09 Appuntato scelto 111,50 27,97 19.591,67 Appuntato 108,00 27,09 18.976,68 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 104,50 26,21 18.361,70 Carabiniere/Finanziere 101,25 25,40 17.790,64 3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Tenente Colonnello 154,00 38,63 27.059,34 Maggiore 154,00 38,63 27.059,34 Capitano 150,50 37,75 26.444,36 Tenente 148,00 37,12 26.005,08 Sottotenente 136,75 34,30 24.028,34 Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali" 148,00 37,12 26.005,08 Luogotenente 143,50 36,00 25.214,39 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni) 140,00 35,12 24.599,40 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 34,49 24.160,13 Maresciallo capo 133,50 33,49 23.457,29 Maresciallo ordinario 131,00 32,86 23.018,01 Maresciallo 124,75 31,29 21.919,82 Brigadiere capo "qualifica speciale" 131,00 32,86 23.018,01 Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) 125,75 31,54 22.095,53 Brigadiere capo 124,25 31,17 21.831,97 Brigadiere 121,50 30,48 21.348,77 Vice Brigadiere 116,75 29,28 20.514,14 Appuntato scelto "qualifica speciale" 121,50 30,48 21.348,77 Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) 117,00 29,35 20.558,07 Appuntato scelto 116,50 29,22 20.470,22 Appuntato 112,00 28,09 19.679,52 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 27,22 19.064,54 Carabiniere/Finanziere 105,25 26,40 18.493,48 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , come rideterminato dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 , e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi (12 mensilita') Capitano 150,50 67,10 26.796,53 Tenente 148,00 65,98 26.351,40 Sottotenente 136,75 60,97 24.348,34 Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali" 148,00 65,98 26.351,40 Luogotenente 143,50 63,98 25.550,18 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni) 140,00 62,42 24.927,00 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 137,50 61,30 24.481,88 Maresciallo capo 133,50 59,52 23.769,68 Maresciallo ordinario 131,00 58,40 23.324,55 Maresciallo 124,75 55,62 22.211,74 Brigadiere capo "qualifica speciale" 131,00 58,40 23.324,55 Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) 125,75 56,06 22.389,79 Brigadiere capo 124,25 55,39 22.122,71 Brigadiere 121,50 54,17 21.633,08 Vice Brigadiere 116,75 52,05 20.787,34 Appuntato scelto "qualifica speciale" 121,50 54,17 21.633,08 Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) 117,00 52,16 20.831,85 Appuntato scelto 116,50 51,94 20.742,83 Appuntato 112,00 49,93 19.941,60 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 108,50 48,37 19.318,43 Carabiniere/Finanziere 105,25 46,92 18.739,76 5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Note all'art. 18:
Per il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:
«Art. 8. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 .».
Per il testo dell' articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.
Per il testo dell' art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.
Per la legge 29 aprile 1976 n. 177 si vedano le note all'articolo 2.
Per il testo dell' articolo 2, comma 10, del legge 8 agosto 1995, n. 335, 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)».
«Art. 19. Ambito di applicazione e durata.
(Omissis).
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .».
Per il testo dell' articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si vedano le note all'articolo 2.
Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, si vedano le note alle premesse.