Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39
Articolo 14Articolo 16
Versione
17 maggio 2018
Art. 15. Assegno funzionale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007».
«Art. 8. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , all'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
Entrata in vigore il 17 maggio 2018
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