Articolo 19 quater del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601
Articolo 19 terArticolo 23
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1 agosto 2004
Art. 19-quater. (( (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). )) ((Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno)) .
Entrata in vigore il 1 agosto 2004
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